La crisi dell'idea occidentale di democrazia e la partecipazione nelle reti digitali
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20 settembre 2019
In libreria
Massimo Di Felice
La cittadinanza digitale.
La crisi dell'idea occidentale di democrazia e la partecipazione nelle reti digitali
La crisi dell'idea occidentale di democrazia e la partecipazione nelle reti digitali
Meltemi, Milano 2019, pp. 228.
Descrizione
L'idea occidentale di democrazia basata sull'opinione degli umani e sulla somma dei voti è divenuta obsoleta. Alla forma deliberativa esclusivamente umana viene a sostituirsi un nuovo tipo di contrattualità che, attraverso le architetture digitali, l'internet delle cose e i sensori, estende la partecipazione a tutte le diverse entità che compongono il nostro habitat. I parlamenti, le assemblee cittadine, i partiti e tutte le architetture di interazione politica, ispirate al modello della polis e portatrici di forme di governance limitate ai soli soggetti umani, stanno lasciando spazio alle piattaforme, alle blockchain e ai diversi ambienti di reti. In questi ecosistemi interattivi gli umani, i dati, il clima, i sensori, le +biodiversità e i territori informatizzati hanno iniziato ad articolare politiche e soluzioni collaborative attraverso il dialogo con i dati e la connessione tra diversi tipi di intelligenze. L'idea occidentale di società, fondata sul contratto tra i cittadini e ristretta al convivio dei soli soggetti umani, così come quella di cittadinanza, basata solo sui diritti fondamentali delle persone, oggi, dinanzi alle sfide dei mutamenti climatici e alle ultime generazioni di reti intelligenti, risultano entrambe inadeguate. La cittadinanza digitale è oggi l'ambito di ricerca che si concentra sul superamento del progetto politico occidentale e sull'inizio di una nuova cultura della governance in reti complesse, caratterizzata dalle interazioni all'interno di architetture non più composte né da soggetti né da oggetti.
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08 febbraio 2012
Doveri dell'informazione economica?
Anticipando il dibattito contemporaneo su una morale ormai schiacciata dal compromesso e vittima di vecchi e nuovi conformismi, Norberto Bobbio sintetizzava così sulla rivista "Etica e Politica":
“Il nostro senso morale avanza, posto che avanzi, molto più lentamente del potere economico, di quello politico e di quello tecnologico…” Non sono pochi gli episodi di market abuse, cioè di turbativa del mercato prodotta dalla diffusione dolosa o colposa di una notizia che altera l’andamento delle quotazioni o nasconde situazioni di dissesto, ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni (pensiamo al crack Parmalat nel 2003 o a Lehman Brothers nel 2008); è per questo motivo che pubblico il testo integrale della Carta dei Doveri dell’Informazione Economica, perché un giornalista non dovrebbe trasformarsi nel portavoce occulto del verbo aziendale, come fosse embedded, dimenticando il dovere di Verità.
CARTA DEI DOVERI DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA
1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di stampa.
2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività professionale né si può turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.
3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell'ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.
4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie, in quanto incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l'editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d'investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l'identità dell'autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.
8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull'identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.
“Il nostro senso morale avanza, posto che avanzi, molto più lentamente del potere economico, di quello politico e di quello tecnologico…” Non sono pochi gli episodi di market abuse, cioè di turbativa del mercato prodotta dalla diffusione dolosa o colposa di una notizia che altera l’andamento delle quotazioni o nasconde situazioni di dissesto, ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni (pensiamo al crack Parmalat nel 2003 o a Lehman Brothers nel 2008); è per questo motivo che pubblico il testo integrale della Carta dei Doveri dell’Informazione Economica, perché un giornalista non dovrebbe trasformarsi nel portavoce occulto del verbo aziendale, come fosse embedded, dimenticando il dovere di Verità.
CARTA DEI DOVERI DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA
1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di stampa.
2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività professionale né si può turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.
3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell'ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.
4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie, in quanto incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l'editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d'investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l'identità dell'autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.
8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull'identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.
Simona Tarzia
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Giornalismo economico
27 dicembre 2009
In libreria
Maurizio Ferraris
Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce
Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. XV-430.
Scheda del libro
*link all' Indice e ad altra documentazione sul libro disponibile sul sito dell'editore Laterza.
Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce
Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. XV-430.
Scheda del libro
Tutto è per sempre. Oggi tutto è scritto, tutto si può ritrovare. L’esplosione della scrittura svela l’essenza del legame sociale, la documentalità. Perché è necessario lasciar tracce: altrimenti non ci sarà niente nessuno in nessun luogo mai. Questo libro parla di oggetti come i soldi e le opere d’arte, i matrimoni, i divorzi e gli affidi congiunti, gli anni di galera e i mutui, il costo del petrolio e i codici fiscali, il Tribunale di Norimberga e le crisi finanziarie. Sono gli oggetti sociali, cioè le iscrizioni che affollano il nostro mondo decidendo se saremo felici o infelici. Queste scartoffie le detestiamo eppure facciamo la fila per averle, e si accumulano nelle nostre tasche, nei portafogli, nei cassetti, nei telefonini, nei computer e negli archivi di ogni sorta che ci circondano, nel mondo reale e in quello virtuale. Ecco il motivo per cui questa teoria del mondo sociale si intitola Documentalità: la società della comunicazione è in realtà una società della registrazione e della iscrizione. Lo è sempre stata, ma lo è a maggior ragione oggi, con l’esplosione della scrittura e degli strumenti di registrazione, che svela come meglio non si potrebbe l’essenza del mondo sociale. Un mondo in cui persino i media, quelli che dovrebbero darti la vita in diretta, sono i massimi produttori di spettralità. Un mondo in cui la profezia di Warhol secondo cui un giorno ognuno di noi avrà i suoi quindici minuti di notorietà significa anzitutto: ognuno di noi sarà uno spettro per almeno quindici minuti, su YouTube o da qualche altra parte. [leggi tutto]
*link all' Indice e ad altra documentazione sul libro disponibile sul sito dell'editore Laterza.
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22 dicembre 2009
Ribellione grafica
L’insegna in ferro ARBEIT MACHT FREI (Il lavoro rende liberi), posta all’ingresso del campo di sterminio di Auschwitz, è stata rubata e ritrovata dopo qualche giorno. Quasi tutti i giornali del mondo danno spazio alla notizia, trattandosi di un simbolo la cui figuratività supera persino l’eternità della parola stampata.
Leggo inoltre che la B di ARBEIT sarebbe stata deliberatamente rovesciata, come gesto di sfida contro il regime nazista, dal fabbro polacco Jan Liwacz che ha realizzato l’insegna. Osservandola però, avrei pensato altro, sbagliando.
Lo stile si ispira probabilmente al tedesco Akzindenz Grotesk, quasi perfetto quanto a funzione per comunicare, tanto che ancora oggi l’industria lo usa nelle versioni più aggiornate. Un “bastone” famoso è il Futura, prodotto per la tipografi a a partire dal 1922 (contaminazione nella M di MACHT?) e disegnato da Paul Renner, molto influenzato dal Bauhaus della Germania prenazista. La copertina per il libro (1922) e soprattutto l’insegna del rivoluzionario Istituto di Dessau (1925-26) disegnano la B con gli occhielli perfettamente identici, e non poteva essere diversamente visto che l’equilibrio della comunicazione del Bauhaus, che diverrà ispirazione universale, viene fondato sulla chiarezza e sulla simmetria.
E questo è il punto: la B dello stile grottesco ha gli occhielli più o meno simili, in tal caso non si potrebbe parlare di rovesciamento, a meno che non si tratti di un grottesco fantasia, di cui peraltro non ve ne è traccia nelle altre lettere che compongono l’insegna. Sicché, prima di conoscere l’intento nobilissimo di Liwacz, avrei pensato ad una soluzione esecutiva che faceva di necessità virtù, così come nella composizione tipografica molto spesso si doveva ricorrere all’improvvisazione e all’adattamento per raggiungere lo scopo. Non dimentichiamo il contesto storico: era d’obbligo tener conto di un elementare principio di economia delle risorse.
L’insegna di Auschwitz esprime un concetto di pittura letterista applicato alla sagomatura del metallo. Sembra disegnato su un unico modello l’occhiello della R di FREI, identico a quello superiore della B di ARBEIT, ma probabilmente la stessa sagoma l’avremmo potuta trovare anche nel caso di una lettera P; mentre l’occhiello inferiore della B è certo scompensato, ma lo è anche la gamba della R.
Inoltre, il segmento traverso della A è sulla stessa altezza intermedia della B e della R e, probabilmente, lo sarebbe stato anche nel caso di una P, ecc. Questo poteva giustificare, in un certo qual senso, l’occhiello inferiore della B ridotto rispetto a quello superiore.
Tutta la composizione sembra riproporre un calligramma di Apollinaire, infatti non segue la logica della perfetta distribuzione dei caratteri e del loro disegno ma quella enfatizzante di un manifesto reclame, forgiata dalla mano di un artigiano, dissidente politico, fabbro più che pittore letterista.
In assoluto, alla fine, di fronte alla sacralità di questo simbolo, ciò che conta sono solo la testimonianza del suo Autore, la sua ribellione grafica contro il “sogno” - come Primo Levi definì l’incubo, drammaticamente reale - dell’Olocausto e, soprattutto, l’averlo ritrovato.
Francesco Pirella
*Francesco Pirella, editore e studioso dell'arte grafica, è fondatore e direttore di ARMUS Archivio Museo della stampa di Genova.
*pubblicato per gentile concessione dell'autore.
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14 luglio 2009
Carta Europea per la libertà di stampa
Il 25 maggio 2009 ad Amburgo 48 giornalisti di 19 paesi europei hanno firmato ed adottato la Carta europea per la libertà di stampa.
Article 1 - Freedom of the press is essential to a democratic society. To uphold and protect it, and to respect its diversity and its political, social and cultural missions, is the mandate of all governments.
Article 2 - Censorship is impermissible. Independent journalism in all media is free of persecution and repression, without a guarantee of political or regulatory interference by government. Press and online media shall not be subject to state licensing.
Article 3 - The right of journalists and media to gather and disseminate information and opinions must not be threatened, restricted or made subject to punishment.
Article 4 - The protection of journalistic sources shall be strictly upheld. Surveillance of, electronic eavesdropping on or searches of newsrooms, private rooms or journalists’ computers with the aim of identifying sources of information or infringing on editorial confidentiality are unacceptable.
Article 5 - All states must ensure that the media have the full protection of the law and the authorities while carrying out their role. This applies in particular to defending journalists and their employees from harassment and/or physical attack. Threats to or violations of these rights must be carefully investigated and punished by the judiciary.
Article 6 - The economic livelihood of the media must not be endangered by the state or by state-controlled institutions. The threat of economic sanctions is also unacceptable. Private-sector companies must respect the journalistic freedom of the media. They shall neither exert pressure on journalistic content nor attempt to mix commercial content with journalistic content.
Article 7 - State or state-controlled institutions shall not hinder the freedom of access of the media and journalists to information. They have a duty to support them in their mandate to provide information.
Article 8 - Media and journalists have a right to unimpeded access to all news and information sources, including those from abroad. For their reporting, foreign journalists should be provided with visas, accreditation and other required documents without delay.
Article 9 - The public of any state shall be granted free access to all national and foreign media and sources of information.
Article 10 - The government shall not restrict entry into the profession of journalism.
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Link al testo integrale in francese
Link al testo integrale in spagnolo
*segnalato da S. C.
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Europa,
Libertà di stampa
28 giugno 2008
Stampa e Migranti
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana hanno stilato un Codice deontologico per la trattazione delle notizie che riguardano in mondo migrante, nel pieno rispetto dei diritti della Persona.
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CARTA DI ROMA
12 giugno 2008
PROTOCOLLO DEONTOLOGICO CONCERNENTE RICHIEDENTI ASILO,
RIFUGIATI, VITTIME DELLA TRATTA E MIGRANTI
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) circa l’informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista - con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche - ed ai princìpi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei minori così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dai dettati deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale ‘del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati’ contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva dell’Ordine, i giornalisti italiani a:
osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:
a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed all’utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri;
b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l’attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti;
c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all’identità ed all’immagine che non consentano l’identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell’esposizione attraverso i media;
d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l’informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.
IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI
i. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell’Ordine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG e la FNSI si impegnano altresì a promuovere periodicamente seminari di studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti nell’informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.
ii. Il CNOG e la FNSI, d’intesa con l’UNHCR, promuovono l’istituzione di un Osservatorio autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente l’evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:
a) fornire analisi qualitative e quantitative dell’immagine di richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi d’informazione italiani ad enti di ricerca ed istituti universitari italiani ed europei nonché alle agenzie dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;
b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dell’informazione ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.
iii. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per l’istituzione di premi speciali dedicati all’informazione sui richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.
Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di: Ministero dell’Interno, Ministero della Solidarietà sociale, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità, Università La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.
GLOSSARIO ALLEGATO
- Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.
- Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.
- Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella definizione di ‘rifugiato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita ‘sussidiaria’. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.
- Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.
- Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.
- Un migrante irregolare, comunemente definito come ‘clandestino’, è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.
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